regolamento costruzione e manutenzione strade

Regolamento del personale addetto alla sorveglianza, costruzione e manutenzione delle strade della Città Metropolitana di Bologna

Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019 'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42 dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.123 dell’ 11.04.2006, è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalla seguente deliberazione: - deliberazione della Giunta provinciale n. 452 del 30.10.2011, in vigore dal 01.11.2011.

 

AMBITO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è rivolto al personale del Servizio manutenzione Strade che presta servizio sulle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Bologna (“operatori stradali”). Restano esclusi dall’applicazione del presente Regolamento tutti i dipendenti dell’Ente che sebbene inquadrati nel profilo di operaio non svolgono direttamente la loro attività su strada. 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

a. Alla sorveglianza e manutenzione delle Strade Provinciali e loro pertinenze è preposto il Servizio Manutenzione Strade.

b. La rete stradale provinciale è suddivisa in Aree, zone e tronchi, con ripartizione disposta dal Dirigente del Servizio Manutenzione Strade. Si rimanda per qualunque modifica organizzativa a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

c. Ogni “area” è articolata in “zone”, la cui individuazione è effettuata sulla base di scelte di comparti territoriali interessati da strade o tratti stradali tra loro collegati o direttamente interferenti a costituzione di reticoli viari per quanto possibile chiusi. L’attività del servizio all’interno dell’area è disposta dal responsabile d’ufficio anche detto “Capo area”.

d. Ogni "zona" è suddivisa in "tronchi" stradali aventi caratteristiche, per quanto possibile, omogenee per collocazione nella rete, per ragioni ambientali e orografiche, per tipologia e caratteristiche stradali e per gradi di accessibilità; il "tronco" potrà essere costituito o da un tratto di una singola strada provinciale o da più tratti di strade provinciali diverse. L'estensione chilometrica di ogni "tronco" sarà correlata a tali condizioni.

e. La distribuzione del personale nella rete, in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento, è determinata dal criterio del migliore impiego delle risorse, avuto riguardo alle necessità tecniche di intervento e alla massima efficienza e produttività del Servizio.

f. L'attività di lavoro sulle strade ed i relativi collegamenti fra le varie zone e con gli Uffici Centrali del Servizio Manutenzione Strade ed altri Servizi tecnici, verranno regolati, con i normali rapporti diretti, anche verbali, fra i vari livelli del personale stradale e tecnico e tramite i sistemi consueti di comunicazione, ciò specialmente e prevalentemente nei casi in cui la tempestività di intervento rappresenta l'aspetto sostanziale dell'attività di lavoro.

 

 ART. 2 – SORVEGLIANTI

a. Ad ogni "zona" è assegnato un Sorvegliante al quale in via generale competono le mansioni e le responsabilità indicate nei profili approvati con atto specifico dall’Amministrazione. Ai fini della Sicurezza sul lavoro, i Sorveglianti sono considerati “Preposti”, ai sensi della normativa vigente. In ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive impartite, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

b. In via più specifica e dettagliata i Sorveglianti dovranno:

- per l’esercizio delle loro attività, percorrere quotidianamente le strade della rete assegnata alla zona;

- vigilare sulle condizioni delle strade e delle loro pertinenze e segnalare tempestivamente alle varie squadre di operatori tutte le situazioni che richiedano interventi di queste ed al Capo area le situazioni meritorie di superiori determinazioni;

- mantenere costante rapporto con il Capo Area per le dovute comunicazioni di servizio e istruzioni operative e con lui collaborare nella predisposizione dei programmi di lavoro;

- effettuare, nel caso di furti e danni alla proprietà provinciale, le dovute denunce alle autorità competenti, dandone nel contempo notifica all'Amministrazione attraverso il Capo Area;

- eseguire direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i lavori di pronto intervento e adottare le misure che si rendessero necessarie per la sicurezza della circolazione e per la tutela del corpo stradale e delle sue pertinenze dandone immediatamente comunicazione al Capo Area; 

- in caso di incidenti o comunque quando sorgano particolari difficoltà per il traffico come ad esempio versamenti di beni o sostanze che possano danneggiare l’uomo, le strutture stradali o l’ambiente, intervengono sul posto anche su chiamata delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco (VV.FF.) e dispongono gli interventi opportuni per ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità, dandone opportuna comunicazione al Capo Area e, se necessario, alle autorità competenti (Comune, ARPA, AUSL, VV.FF., Polizia Provinciale, Protezione Civile, …) anche per la sicurezza ambientale;

- controllare che siano rispettate tutte le norme del Codice della Strada e del Regolamento sulle concessioni, licenze ed autorizzazioni stradali nonchè ogni altra disposizione in materia, affinché l'esecuzione delle opere e le installazioni concesse ed autorizzate avvengano nella stretta osservanza dei relativi disciplinari. A tale scopo al personale di cui al presente articolo deve essere inoltrata copia di ogni concessione, licenza, autorizzazione o convenzione. Dovranno inoltre vigilare affinché non vengano costruite opere abusive nelle fasce di rispetto. Ogni illecito dovrà essere segnalato prontamente al Capo Area il quale provvederà a comunicare l’infrazione rilevata e le misure adottate all'Ufficio competente;

- controllare (anche attraverso i cantonieri in dotazione) la regolarità e le eventuali carenze o manomissioni della segnaletica esistente e se possibile ripristinarne lo stato ottimale. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere tempestivamente e direttamente inoltrerà apposita richiesta al Capo Area che si attiverà attraverso l’ufficio competente;

- verificare con la frequenza necessaria lo stato di tutti i manufatti esistenti lungo le strade e segnalare i guasti eventuali nonché ogni altra circostanza rilevante al Capo Area;

- coordinare il servizio relativo allo sgombero neve ed al trattamenti antigelo; - controllare (anche attraverso i cantonieri in dotazione) il regolare deflusso delle acque lungo gli scoli, i fossi e le fognature interessanti la rete stradale di competenza; vigilare che siano a tempo debito espurgati i fossi, i ponticelli e gli altri manufatti il cui mantenimento sia a carico dei frontisti o di terzi, invitando questi a provvedere, e in difetto, informarne prontamente il Capo Area;

- controllare e curare (anche attraverso i cantonieri in dotazione) lo stato della vegetazione nelle pertinenze stradali ed in proprietà privata, invitando i frontisti a provvedere ad effettuare gli sfalci e le potature necessarie, e in difetto, informarne prontamente il Capo Area;

- assicurare, per la propria competenza, l’applicazione del sistema di controllo delle forniture e dei contratti per i materiali e per i mezzi di noleggio utilizzati dalle squadre, e, in particolare, l’effettuazione di sorveglianza (anche attraverso i cantonieri in dotazione) della qualità della fornitura di conglomerato bituminoso;

- collaborare con i Capi Area per la risoluzione delle non conformità dovute a conglomerati bituminosi fuori specifica;

- controllare che i cantonieri di riferimento abbiano a disposizione i dispositivi di sicurezza individuali (di seguito DPI) e che li utilizzino;

- distribuire ai cantonieri i DPI previsti per l'attività specifica e controllare che vi siano sempre DPI a disposizione, segnalando con congruo preavviso eventuali carenze o necessità all’Ufficio competente e per conoscenza al Capo Area;

- assicurare che i cantonieri in dotazione utilizzino sempre e correttamente i DPI consegnati e rispettino nell’esecuzione delle loro attività le norme in vigore in materia di sicurezza, segnalando eventuali inosservanze al Capo Area;

- controllare che il personale ed i mezzi delle ditte fornitrici (quali ad esempio autisti) nei cantieri del Servizio Manutenzione Strade operi nel rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente, segnalando eventuali inosservanze al Capo Area;

- assicurarsi (anche attraverso i cantonieri in dotazione) che le macchine operatrici, le attrezzature, gli automezzi in dotazione siano sempre in pieno stato di efficienza, e nel caso vi fosse bisogno di manutenzione, inviare i mezzi all’Officina Macchinario o all’officina competente previa intesa con il Capo Area, assicurandosi che nessun cantoniere intervenga sull’attrezzatura o sul macchinario salvo per riparazioni diminimo impatto (concordate comunque con l'officina) e comunque nel rispetto di quanto riportato nel libretto di manutenzione;

- controllare lo stato manutentivo dei magazzini di competenza e richiedere attraverso il Capo Area, qualora necessario, l’attivazione di interventi di ripristino;

- programmare le ferie ed il recupero di ore eccedenti l’orario ordinario giornaliero proprie dei cantonieri, sentiti gli stessi e nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti ai fini della successiva autorizzazione da parte del Capo Area e concedere ai medesimi altresì permessi per assenze di breve periodo, mentre è il Capo Area ad autorizzarli qualora siano i sorveglianti o i Vice sorveglianti a beneficiarne;

- effettuare la prevista formazione;

- sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria;

- rispettare le prescrizioni relative al proprio stato di idoneità;

- verificare le note relative alla liquidazione del salario accessorio, i servizi straordinari e le missioni nonché le assenze per ferie, malattie o altre cause dei cantonieri trasmettendole al Capo Area con il visto di controllo;

- recapitare immediatamente e personalmente al Gestore Presenze/Assenze nel caso di infortunio sul lavoro occorso ad un cantoniere della propria zona, o ad un Assistente, il certificato medico ed il modulo con gli estremi dell'infortunio stesso, onde porre in grado l'Amministrazione di effettuare nei termini di legge le obbligatorie denunce all'Istituto Assicurativo e all'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso in cui l’infortunio riguardasse il Sorvegliante o il Vice sorvegliante provvederà agli adempimenti di cui sopra il primo cantoniere della sua squadra che venga a conoscenza del fatto;

- assicurare la comunicazione delle informazioni provenienti dall’Amministrazione secondo le modalità definite ai cantonieri in dotazione. 

c. I sorveglianti sono infine tenuti alla conoscenza delle Leggi, Regolamenti ed ogni altra disposizione inerente alle loro mansioni, ed al rispetto delle norme vigenti in materia disicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito anche dai documenti di valutazione dei rischi. Al riguardo saranno forniti del necessario materiale informativo e di adeguata formazione.

 

ART. 2 bis – VICE SORVEGLIANTI

a. Ad ogni "Zona" può essere assegnato un Vice sorvegliante che svolge, di norma, le funzioni di Cantoniere di cui all'art. 4.

b. Il Vice sorvegliante collabora col Sorvegliante nello svolgimento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza dal servizio nei casi previsti dal presente regolamento. In caso di presenza del Sorvegliante, la forma di collaborazione sarà stabilita in accordo con il Capo Area.

c. I Vice sorveglianti sono tenuti alla conoscenza delle Leggi, Regolamenti ed ogni altra disposizione inerente le loro mansioni, ed al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dai documenti di valutazione dei rischi. Al riguardo saranno forniti del necessario materiale informativo e di adeguata formazione.

 

ART. 3 – ASSISTENTI

a. Relativamente a più “zone” di un’Area o ad un Ufficio con competenza sull’intero territorio provinciale è individuato un Assistente al quale in via generale competono le mansioni e responsabilità indicate nel profilo approvato con atto specifico dall’Amministrazione.

b. In via più specifica e dettagliata gli Assistenti dovranno:

- vigilare sulle condizioni delle strade e delle loro pertinenze e segnalare tempestivamente al Capo area le situazioni meritorie di superiori determinazioni;

- mantenere costante rapporto con il Capo Area ed i Sorveglianti per le dovute comunicazioni di servizio e istruzioni operative e con lui collaborare nella predisposizione dei programmi di lavoro;

- effettuare, nel caso di furti e danni alla proprietà provinciale, le dovute denunce alle Autorità competenti, dandone nel contempo notifica all'Amministrazione attraverso il Capo Area;

- controllare che siano rispettate tutte le norme del Codice della strada e del Regolamento sulle concessioni, licenze ed autorizzazioni stradali e di ogni altra disposizione in materia, affinché l'esecuzione delle opere e le installazioni concesse ed autorizzate avvengano nella stretta osservanza dei relativi disciplinari. A tale scopo agli Assistenti deve essere data copia di ogni concessione, licenza, autorizzazione o convenzione. Dovranno inoltre vigilare affinché non vengano costruite opere abusive nelle fasce di rispetto. Ogni illecito dovrà essere segnalato prontamente al Capo Area il quale provvederà a comunicare l’infrazione rilevata e le misure adottate all'Ufficio competente;

- collaborare all’istruttoria nei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di autorizzazioni di segnaletica pubblicitaria e concessioni per l’occupazione di suolo pubblico effettuando sopralluoghi e redigendo verbali riportanti l’esito degli stessi da trasmettere all’Ufficio competente;

- controllare la regolarità ed eventuali carenze o manomissioni della segnaletica esistente e se possibile ripristinarne lo stato ottimale. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere tempestivamente e direttamente inoltrerà apposita richiesta di intervento all’Ufficio Segnaletica tramite il Capo Area;

- verificare con la frequenza necessaria lo stato di tutti i manufatti esistenti lungo le strade e segnalare i guasti eventuali nonché ogni altra circostanza rilevante al Capo Area;

- controllare il regolare deflusso delle acque lungo gli scoli, i fossi e le fognature interessanti la rete stradale di competenza; vigilare che siano a tempo debito espurgati i fossi, i ponticelli e gli altri manufatti il cui mantenimento sia a carico dei frontisti o di terzi, invitando questi a provvedere, e in difetto, informarne prontamente il Capo Area;

- controllare e curare lo stato della vegetazione nelle pertinenze stradali ed in proprietà privata, invitando i frontisti a provvedere ad effettuare gli sfalci e le potature necessarie, e in difetto, informarne prontamente il Capo Area;

- controllare e curare la corretta esecuzione delle forniture e dei lavori d’intesa con il Capo Area o il Responsabile dell’Ufficio competente;

- collaborare con i Sorveglianti per assicurare l’applicazione del sistema di controllo delle forniture e dei contratti per i materiali e per i mezzi di noleggio utilizzati dalle squadre, ed in particolare, l’effettuazione di sorveglianza della qualità delle forniture di conglomerato bituminoso;

- collaborare con i Capi Area ed i Sorveglianti per la risoluzione delle non conformità dovute a conglomerati bituminosi fuori specifica;

- assistere il Direttore Lavori nei cantieri del Servizio Manutenzione Strade effettuando lavorazioni di misurazione, computazione, rilevazione, assistenza tecnico-contabile e realizzando disegni tecnici e topografici ed elaborando calcoli e computi relativi alla contabilità preventiva e consuntiva dei lavori eseguiti;

- controllare che il personale ed i mezzi delle ditte fornitrici (quali ad esempio autisti) nei cantieri del Servizio Manutenzione Strade operi nel rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza, segnalando eventuali inosservanze al Capo Area;

- programmare le ferie ed il recupero di ore eccedenti l’orario ordinario giornaliero nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti ai fini della successiva autorizzazione da parte del Capo Area, al quale deve altresì richiedere l’autorizzazione a permessi brevi a recupero; 

- recapitare immediatamente, nel caso di infortunio sul lavoro, a uno dei Sorveglianti di riferimento della propria area il certificato medico affinché questi possa immediatamente e personalmente recapitarlo al Gestore Presenze/Assenze, onde porre in grado l'Amministrazione di effettuare nei termini di legge le obbligatorie denunce all'Istituto Assicurativo e all'autorità di pubblica sicurezza.

c. Gli Assistenti sono infine tenuti alla conoscenza delle Leggi, Regolamenti ed ogni altra disposizione inerente alle loro mansioni ed al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito anche dai documenti di valutazione dei rischi. Al riguardo saranno forniti del necessario materiale informativo e di adeguata formazione.

 

ART. 4 - CANTONIERI 

a. Ad ogni "tronco" sono preposti cantonieri delle diverse categorie in numero adeguato al carico di lavoro ed alle caratteristiche della zona; tale destinazione sarà fissata dai Capi Area in accordo con il Dirigente del Settore Lavori Pubblici o il Dirigente del Servizio Manutenzione Strade

b. Ai cantonieri destinati al "tronco", in via generale, competono le mansioni e responsabilità indicate nei profili approvati con atto specifico dall’Amministrazione.

c. In via più specifica e dettagliata i cantonieri dovranno: 

- vigilare sulle condizioni delle strade del tronco di competenza e delle loro pertinenze e segnalare tempestivamente al Sorvegliante o in sua assenza al Vice sorvegliante le situazioni meritorie di superiori determinazioni;

- sorvegliare i tratti di strada fiancheggianti o attraversanti corsi d'acqua durante i periodi di piena;

- mantenere quotidiano rapporto con il Sorvegliante o in sua assenza con il Vice sorvegliante per le dovute comunicazioni di servizio e istruzioni operative e con lui collaborare nella predisposizione dei programmi di lavoro e nell'organizzazione degli interventi esecutivi nel tronco, facendo anche proposte e suggerimenti atti a migliorare lo svolgimento del servizio di manutenzione e sorveglianza delle strade;

- conservare le strade del tronco in buone condizioni di manutenzione ordinaria con esecuzione di ogni lavoro volto ad assicurare o migliorare la manutenzione della rete viaria di competenza (pulizia banchine e cunette, taglio erbe, espurgo tombini, manutenzione piccoli manufatti, chiusura buche e rappezzature manti, trattamenti antigelo, ecc.) in relazione ai mezzi, alle risorse ed al tempo disponibili, fatti comunque salvi i periodi in cui è destinato ad attività esterne al tronco stesso;

- svolgere il servizio di sgombero neve disponendo e controllando l'attività degli Assuntori ed effettuare i trattamenti antigelo provvedendo tempestivamente a spandere, in quantità adeguate alle effettive necessità, fondenti chimici o materiali abrasivi sulle strade con particolare riguardo ai tratti in pendenza, in curva, negli incroci, in corrispondenza dei ponti, passaggi a livello, ecc.;

- controllare e curare le condizioni di visibilità ed efficienza della segnaletica stradale, sia quella installata sulle strade del tronco di competenza, sia quella stoccata nei magazzini o negli automezzi, compresa quella destinata ai cantieri, provvedendo anche all’esecuzione dei programmi predisposti alla posa in opera della segnaletica necessaria per garantire la circolazione in sicurezza e nel rispetto del Codice della Strada;

- provvedere tempestivamente, in caso di riscontrate condizioni di pericolo per la circolazione stradale, alla posa in opera dei cartelli di pericolo o di prescrizione facenti parte della loro normale dotazione;

- controllare lo stato manutentivo dei magazzini di competenza e segnalare al Sorvegliante o in sua assenza al Vice sorvegliante, qualora necessario, l’attivazione di interventi di ripristino;

- intervenire per le attività di manutenzione di competenza;

- usare le attrezzature assegnate dall'Ente nel modo indicato dalla legislazione vigente e dalle procedure provinciali in materia di sicurezza sul lavoro;

- conservare secondo la normativa vigente tutte le attrezzature presenti senza effettuare modifiche;

- gestire correttamente i rifiuti come previsto dalla normativa vigente;

- partecipare con altre squadre alla realizzazione di interventi manutentivi di carattere più generale ed estensivo (risagomature stradali a lunga estensione, rinnovo pavimentazioni o bitumature, ripristino manufatti, trattamenti antigelo su intere tratte stradali, sgombero neve. Ecc.);

- utilizzare i DPI forniti dall’Amministrazione come indicati nei Documenti di valutazione dei rischi a seconda dell'attività svolta;

- conservare diligentemente e mantenere in buono stato d'uso i DPI assegnati;

- segnalare immediatamente al proprio Sorvegliante o in sua assenza al Vice sorvegliante eventuali ulteriori necessità;

- richiedere la sostituzione dei DPI nel caso non siano più idonei a svolgere la loro funzione;

- segnalare al Sorvegliante o in sua assenza al Vice sorvegliante eventuali furti e danni alla proprietà provinciale o eventuali illeciti amministrativi riscontrati in materia di tutela del demanio stradale e relative pertinenze e comunque ogni fatto anomalo degno di nota o che possa generare pericolo e riguardante il corpo stradale, le sue pertinenze e la segnaletica, nonché eventuali incidenti o inconvenienti occorsi di cui siano venuti a conoscenza;

- ricevere le forniture di materiali controllandone, prima dell'impiego, qualità, quantità e luogo di posa in opera, ed in previsione dell'esaurimento delle scorte di materiali, comunicarne la necessità in tempo utile al Sorvegliante in sua assenza al Vice sorvegliante per gli opportuni provvedimenti;

- controllare che il personale ed i mezzi delle ditte fornitrici (quali ad esempio autisti) nei cantieri del Servizio Manutenzione Strade operi nel rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza, segnalando eventuali inosservanze al Capo Area;

- programmare le ferie ed il recupero di ore eccedenti l’orario ordinario giornaliero d’intesa con il Sorvegliante successivamente autorizzate dal Capo Area;

- recapitare tempestivamente, in caso di infortunio sul lavoro, al proprio Sorvegliante o in sua assenza al Vice-sorvegliante il certificato medico e ogni altra documentazione affinché questi possa trasmettere tempestivamente e personalmente al Gestore Presenze/Assenze, onde porre in grado l'Amministrazione di effettuare nei termini di legge le obbligatorie denunce all'Istituto Assicurativo e all'autorità di pubblica sicurezza;

- collaborare con i tecnici del Settore di appartenenza per rilevare fatti, dati e misure necessari all’attività di competenza, nonché nella assistenza nei cantieri del Servizio Manutenzione Strade.

d. I cantonieri dovranno conservare in buono stato le macchine operatrici (escavatori, rulli compressori, vibrofinitrici, ecc.), le attrezzature, gli automezzi in dotazione curando la manutenzione degli stessi, anche attraverso riparazioni di minimo impatto preventivamente concordate con l'officina macchinario purché nel rispetto di quanto riportato nel libretto di manutenzione, con puntualità e costanza provvedendo altresì a richiedere con tempestività l’intervento dell’Officina Macchinario o di un’officina competente, previa intesa con il Sorvegliante o in sua assenza il Vice sorvegliante, in caso di deficienze di funzionalità o per presunti difetti. I cantonieri devono effettuare la prevista formazione, devono sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria e devono rispettare le prescrizioni relative al proprio stato di idoneità .

e. I cantonieri sono infine tenuti alla conoscenza delle Leggi, Regolamenti ed ogni altra disposizione inerente alle loro mansioni ed al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito anche dai documenti di valutazione dei rischi. Al riguardo saranno forniti del necessario materiale informativo e di adeguata formazione.

 

ART. 5 - SEDE DI LAVORO – BARICENTRI

a. Il "tronco" stradale assegnato ai cantonieri costituisce per essi la normale sede di lavoro. La “zona” assegnata ai sorveglianti costituisce per essi la normale sede di lavoro. L’ “Area” assegnata agli Assistenti, o il territorio provinciale se assegnati ad un ufficio tecnico, costituisce per essi la normale sede di lavoro.

b. L’immobile a servizio della strada ad uso dei cantonieri avente la funzione di punto di riferimento per gli operatori stradali per l’inizio dell’orario di lavoro è definito “baricentro”. Ogni Cantoniere è assegnato ad un baricentro. Esso può essere costituito da varie tipologie di magazzini come descritte all'articolo 12.

c. Per i sorveglianti il “punto di riferimento" per l'orario di lavoro agli effetti sopraindicati sarà determinato dal più vicino punto di ingresso nella zona di competenza, definito in rapporto alla residenza.

d. Per gli Assistenti il “baricentro” è costituito dall’immobile a servizio della strada ad essi assegnato o, nel caso siano stati assegnati ad un ufficio tecnico, dalla sede dell’ufficio medesimo. In assenza di una postazione marcatempo per gli assistenti che operano nell’Area il “baricentro” agli effetti sopraindicati sarà determinato dal più vicino punto di ingresso nell’Area di competenza; per gli assistenti che operano sul territorio provinciale in quanto assegnati ad un ufficio tecnico il “baricentro” agli effetti sopraindicati sarà determinato dalla sede dell’Ufficio cui fanno riferimento.

e. Per gli operai dell’Ufficio Segnaletica il “baricentro” agli effetti sopraindicati è individuato nel Magazzino Tecnologico di Castel Maggiore.

 

ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE - ORARIO DI SERVIZIO

a. L'orario di servizio della struttura sarà correlato – nel rispetto della normativa vigente e nei limiti da essa consentiti e degli indirizzi del Presidente della Provincia - al tipo di attività lavorativa da intraprendere, alla sua qualità ed estensione, ai sistemi organizzativi ed operativi impiegati.

b. La tipologia delle attività lavorative e il conseguente orario del servizio saranno, di norma, i seguenti:

attività normali: sono da intendersi tali quelle di manutenzione ordinaria generalmente espletate nel territorio di appartenenza. Per tale genere di attività la prestazione sarà effettuata ad orario unico giornaliero. Nei diversi periodi stagionali e nelle varie zone di lavoro l'orario di servizio potrà essere diversificato (come inizio e come termine) in dipendenza soprattutto delle condizioni ambientali e climatiche dei luoghi di lavoro, e determinato dal dirigente della struttura nel rispetto degli indirizzi individuati dal Presidente dell’Amministrazione. L'orario di servizio ha inizio e termine, per i cantonieri, con riferimento al baricentro così come individuato per ciascun operatore dall’art. 5 del presente regolamento;

attività di manutenzione straordinaria: sono da intendersi tali quelle generalmente espletate nell'ambito dei lavori di manutenzione, per interventi di carattere esteso nell'ambito manutentivo (quali risagomature stradali a lunga estensione, rinnovo pavimentazioni o bitumature, rifacimenti di segnaletica orizzontale, impianti di segnaletica verticale, ripristino manufatti, ecc.); analogo carattere hanno le attività effettuate per assistenza a cantieri con esecuzioni in appalto. Nel rispetto della determinazione dell’orario di servizio effettuata in via ordinaria dal Dirigente della struttura, adottata nel rispetto degli indirizzi individuati dal Presidente dell’Amministrazione, tali attività possono svolgersi anziché in un’unica soluzione giornaliera, con uno sviluppo nell’arco della giornata, in conformità all'orario effettuato dai cantieri di produzione e lavoro, per un più efficace utilizzo dei mezzi d'opera in dotazione e comunque disponibili, o per i dovuti controlli dell'impresa, nonché per esigenze di sicurezza delle strade. Per l'esecuzione di tali opere potrà rendersi necessaria la riunione di più gruppi di squadre in un'unica squadra sia per strette esigenze operative che per motivi di urgenza. Tale forma di aggregazione sarà disposta dal sorvegliante di Zona, sentito il Capo Area;

attività eccezionali: sono da intendersi tali quelle non programmabili derivanti da eventi calamitosi di particolare gravità, quali movimenti franosi, alluvioni, nevicate intense, cedimento manufatti e, quindi, prevalentemente dipendenti da cause di "forza maggiore" e perciò del tutto imprevedibili. Rientrano in questa tipologia di attività anche quelle derivanti da chiamate per incidenti stradali per i quali occorre l’intervento di operatori stradali per assistenza o rimozione di pericolo per la pubblica sicurezza. Di questi eventi va data sempre opportuna informazione al Settore ai fini delle rendicontazioni e dei monitoraggi. 

 

ART. 7 – ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

a. Nell’ambito dell’orario di servizio determinato dal dirigente della struttura nel rispetto degli indirizzi adottati dal Presidente dell’Amministrazione, gli operatori della viabilità renderanno la loro prestazione nel rispetto dell’orario di lavoro settimanale nei limiti previsti dalla disciplina del C.C.N.L. vigente.

b. L’articolazione dell’orario di lavoro è determinata dal dirigente nel rispetto dei criteri individuati nel contratto decentrato.

c. Nel caso di attività eccezionali la prestazione effettiva in corrispondenza dell’evento sarà registrata e comunicata al gestore presenze assenze con la motivazione delle ragioni che vi hanno dato causa.

 

ART. 8 – PRESTAZIONI STRAORDINARIE, MENSA, USO DEL MEZZO PROPRIO

a. Le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario giornaliero resesi necessarie per le attività di cui all’art. 6, autorizzate dai responsabili diretti devono essere contenute nel rispetto dei limiti settimanali previsti dalla norma e dal C.C.N.L. nel tempo vigenti.

b. Nelle ipotesi in cui l’orario di lavoro giornaliero venga prestato con un rientro pomeridiano, come nel caso delle attività di manutenzione straordinaria (di cui all’art. 6 punto b), per le quali è previsto uno sviluppo nell’arco della giornata anziché in un’unica soluzione, sarà riconosciuto il buono mensa alle stesse condizioni valide per gli altri dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano, nel rispetto del contratto decentrato vigente.

c. Nell’ipotesi in cui il personale venga richiamato in servizio per eventi eccezionali e non prevedibili, dopo aver già reso la sua prestazione giornaliera, il buono mensa è riconosciuto alle condizioni previste dal contratto decentrato vigente.

d. Su proposta del Servizio Manutenzione Strade, il personale addetto alla sorveglianza manutenzione delle strade può essere autorizzato, ricorrendo nei presupposti, all'uso del proprio automezzo per ragioni di servizio. Tale autorizzazione ha esclusiva validità nell’ambito del territorio provinciale ed è rilasciata annualmente. Il personale autorizzato come sopra è assicurato, anche in caso di responsabilità propria, per i danni subiti dal mezzo proprio durante il servizio.

 

ART. 9 MANUTENZIONE INVERNALE (SGOMBERO NEVE - TRATTAMENTI ANTIGELO)

a. Per lo svolgimento dell’attività di manutenzione invernale il Sorvegliante, d'intesa con i Cantonieri, in relazione ai mezzi ed alle attrezzature disponibili, assegna a ciascuno di essi un'area di intervento, informandone il Capo Area. Per lo svolgimento dell’attività ci si potrà avvalere anche di ditte esterne (“Assuntori”) mediante contratti di servizio annuali o pluriennali.

b. Il servizio verrà effettuato secondo le disposizioni impartite dal Servizio Manutenzione Strade. I mezzi spargisale e sgombraneve opereranno nell'area assegnata, sotto il controllo del Cantoniere addetto, che dovrà coadiuvare l'assuntore nelle operazioni di sgombero della neve e tenersi in contatto con il Sorvegliante cui spetta il compito di coordinare il servizio.

c. I Cantonieri controlleranno le prestazioni fornite dagli Assuntori in occasione delle attività di sgombero della neve, verificando il rispetto delle norme contrattuali d'appalto, in specie per quanto attiene la tempestività dell'intervento. I Cantonieri potranno effettuare verifiche e controlli a bordo dei mezzi sgombraneve solo se ed in quanto omologati a norma di legge e coperti da assicurazione.

d. Ove in alcune “zone” o “tronchi” risulti insufficiente l’intervento delle squadre normalmente preposte, il Servizio Manutenzione Strade provvederà all’assegnazione temporanea di dipendenti operanti in zone diverse, previa elaborazione di apposito piano di impiego del personale da porre in essere, in linea di massima, entro il mese di Ottobre di ogni anno.

e. Durante il periodo invernale verranno disposti i necessari interventi per i trattamenti antigelo sulle strade con particolare attenzione ai manufatti ed alle zone in ombra; tali attività dovranno essere disposte prevalentemente all'alba (o anche nelle ore notturne) per assicurare le migliori condizioni possibili di sicurezza veicolare già nella prima mattina.

f. Le attività di trattamento antigelo verranno effettuate con gli specifici mezzi erogatori di sali in dotazione ai tronchi ed alle zone o tramite Assuntori e, se necessario, saranno diversificate negli orari e nei tempi a seconda delle varie condizioni ambientali e climatiche. Le quantità utilizzate di sale devono essere adeguate alle effettive necessità ambientali, per garantire le migliori condizioni di sicurezza ed il minore accumulo di cloruri nelle acque e nel terreno.

 

ART. 10 – REPERIBILITA'

a. Nell'ambito delle competenze previste dalla normativa vigente in capo agli enti proprietari o gestori delle strade, il Servizio Manutenzione Strade si impegna ad assicurare, anche attraverso l'istituto del servizio di pronta reperibilità:

• la salvaguardia della pubblica incolumità e la transitabilità della rete stradale provinciale;

• gli interventi di manutenzione urgente alle strutture e alle opere stradali nonché le loro pertinenze relativamente ai quali la mancata esecuzione comporterebbe per il demanio stradale un danno economico consistente e/o la possibilità di richieste di risarcimento danni da parte di terzi;

• gli interventi di coordinamento per l'esecuzione di lavori urgenti da parte di imprese incaricate.

 

ART. 11 - UFFICIO SEGNALETICA STRADALE

a. L’Ufficio Segnaletica del Servizio Manutenzione Strade è preposto alla redazione ed esecuzione di progetti di forniture di segnaletica, compresa quella da cantiere, e di vernici spartitraffico. Cura altresì l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, compresi i nuovi impianti. Ai fini della programmazione degli acquisti e degli interventi si coordina con i Capi Area.

b. Tale Ufficio si avvarrà per la sorveglianza sugli impianti e per l'esecuzione dei lavori di propria competenza, oltre che dei Cantonieri in dotazione, dei Sorveglianti, dei Vice sorveglianti, degli Assistenti e dei Cantonieri assegnati ad ogni singola area, zona e tronco, d'intesa con i Capi Area.54

c. Come per i Cantonieri addetti nelle varie zone, il personale operaio dell’Ufficio provvederà all'esecuzione in economia diretta delle opere programmate e collaborerà con i tecnici alla sorveglianza dei lavori eseguiti sia in economia diretta sia appaltati ai fini della loro regolare esecuzione, in conformità delle disposizioni impartite dall’Ufficio Impianti e Segnaletica.

 

ART. 12 - MAGAZZINI STRADALI, DEPOSITI, BARICENTRI, AUTORIMESSE E OFFICINE

a1. Si intende per:

- Magazzino: immobile generalmente di proprietà provinciale, punto di riferimento per uno o più operatori stradali, dotato di spogliatoio, armadietti, servizi igienici. Ogni Zona ha un magazzino principale con almeno un ufficio per il Sorvegliante, il Vice sorvegliante e l’Assistente, dotato di telefono, fax, computer e accessori, nonché di una bacheca per le comunicazioni. I magazzini maggiormente funzionali all’attività di servizio vengono definiti “magazzini principali di Area” o “di Zona” e sono il riferimento operativo per tutti gli addetti di una Zona o di un’intera Area.

- Baricentro: punto di riferimento per gli Operatori stradali per l’inizio dell’orario di lavoro nonché per determinare le percorrenze ed i tempi di impiego fuori dai tratti di rete di competenza. Il baricentro può coincidere con un magazzino.

- Deposito: struttura a servizio dell’attività di manutenzione strade principalmente utilizzata per ricovero di materiali o attrezzature; presso di esso non è prevista la presenza in modo continuativo di personale ed effettuazione di attività lavorativa.

- Autorimessa: struttura identificata come baricentro da cui effettuare l’inizio dell’attività da parte di un Operatore. Funge da ricovero di materiale e automezzi. È il luogo deputato al prelievo dell’automezzo provinciale necessario per effettuare l’attività di servizio.

- Officina: luogo deputato alla manutenzione dei mezzi operativi. 

a. In relazione alle esigenze di servizio i Cantonieri, ferme restando le mansioni del proprio profilo, potranno essere adibiti per periodi o orari di lavoro parziali o continuati presso i magazzini provinciali.

b. In tali periodi il cantoniere provvederà alla manutenzione delle attrezzature, della segnaletica ed ai lavori di officina occorrenti per la gestione delle diverse attività del "tronco" e della "zona" di appartenenza.

c. L'assegnazione dei compiti e dei lavori, nonché la determinazione dei periodi e degli orari di assegnazione nel magazzino sarà disposta dal diretto responsabile d'intesa con il cantoniere interessato.

d. I magazzini stradali ed eventualmente i depositi saranno anche utilizzati per il rimessaggio dei mezzi operativi e per il deposito dei vari materiali d'uso stradale e dei DPI. In particolare, quest’ultimi, assegnati ai singoli addetti, saranno conservati in appositi armadietti.

e. È compito dei Sorveglianti conservare in ciascun magazzino copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici, a disposizione dei lavoratori. Copia di tale documentazione è sempre presente presso l'officina macchinario e presso gli uffici del Servizio Manutenzione Strade.

f. All'interno dei magazzini saranno utilizzati, preferibilmente, gli operai che, per ragioni di salute, certificate dal medico competente, per motivi di lavoro od altro, non siano in condizioni tali da poter svolgere le loro funzioni sulla strada.

g. Per ciascuna zona sarà individuato un magazzino “principale” che costituirà punto di riferimento per le comunicazioni dirette agli operatori stradali da parte dei Settori dell’Ente. Per ogni magazzino “principale” sarà individuato un referente responsabile della visualizzazione e divulgazione della posta elettronica. Ai referenti individuati per ciascuna zona sarà fornito il necessario materiale informativo e l’adeguata formazione.

h. E' compito del Sorvegliante, presso i magazzini e depositi di riferimento rispettare e far rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro in base alla normativa vigente.

 

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

a. Nei casi di necessità o urgenza, o per eventuali sostituzioni di operatori stradali in caso di assenze prolungate per malattia, infortunio o altra causa, a giudizio del Servizio Manutenzione Strade, i dipendenti sono tenuti a prestare servizio anche al di fuori del tronco stradale, della zona, dell’area di propria competenza, fatto salvo il ricorso, ove possibile ed opportuno, ad assunzioni a tempo determinato in caso di assenze prolungate. 

b. A tutti gli operatori stradali si applica integralmente il codice di comportamento applicabile ai pubblici dipendenti, nonché il codice di disciplina previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali vigente.

c. Gli operatori stradali sono provvisti, a cura e spese dell’Amministrazione, di arnesi, attrezzi, macchine operatrici e mezzi d'opera necessari al servizio. Le attrezzature in dotazione alle squadre o ai singoli operatori saranno inventariate. E' fatto assoluto divieto di utilizzare le attrezzature in dotazione per qualunque lavoro estraneo alle strade provinciali, che non sia preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale. Tutte le attrezzature e mezzi d'opera, ultimato il loro impiego, dovranno essere ricoverati nei magazzini provinciali o nei depositi autorizzati; le chiavi di tali locali saranno tenute in generale dal Sorvegliante, Vice sorvegliante o anche da Cantonieri sotto personale responsabilità. Nel caso di magazzino o aree annesse a case cantoniere, copia delle chiavi saranno consegnate anche al concessionario della casa, ai fini di un migliore espletamento dei servizi.

d. Gli operatori stradali sono forniti degli indumenti di lavoro e dei DPI previsti per gli stessi dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dai regolamenti interni dell’Ente. La sostituzione degli indumenti logori o comunque non più utilizzabili e dei DPI ha luogo conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dai regolamenti interni dell’Ente. E' fatto obbligo ai Sorveglianti, ai Vice sorveglianti, agli Assistenti ed ai Cantonieri di indossare durante il servizio gli indumenti ed i DPI in dotazione. Per particolari attività di lavoro(bitumature, verniciature, ecc.)potranno essere utilizzate anche tute con distintivi di identificazione.

e. Gli operatori stradali sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dai Capi Area e dai responsabili di ufficio utilizzando le specifiche attrezzature protettive a scopo preventivo in base alle prescrizioni del competente ufficio Sicurezza Protezione e Prevenzione. L'Amministrazione curerà la formazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori stradali in materia di prevenzione sanitaria e sicurezza sul lavoro. 

 

APPENDICE

Si riassumono per maggiore chiarezza le principali voci di uso corrente all’interno del Regolamento

 

Area Insieme di zone, all’interno di una porzione del territorio provinciale. 
Assistente Operatore stradale a cui vengono dati specifici compiti all’interno di una o più aree o porzioni di esse. 
Assuntore Ditta che svolge per conto dell’Ente il servizio di manutenzione invernale (sgombero neve, trattamenti antigelivi) su uno o più tratti di rete stradale provinciale. 
Cantoniere Operatore stradale a cui vengono dati specifici compiti all’interno di un tronco o di una porzione più ampia di rete stradale. 
Capo area  Responsabile dell’unità operativa che ha come riferimento territoriale l’Area.
DPI  Dispositivi di protezione individuale (guanti, otoprotettori, protettori delle vie respiratorie, indumenti rifrangenti, occhiali, guanti, casco, ecc…).
Operatore stradale Personale operaio del Servizio Manutenzione Strade con mansioni di Cantoniere, Assistente, Vice sorvegliante o Sorvegliante. 
Sorvegliante Operatore stradale a capo di una zona. 
Vice Sorvegliante  Operatore stradale che svolge di norma le funzioni di Cantoniere e collabora con il Sorvegliante allo svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Tronco Insieme di tratti di rete stradale di proprietà dell’Amministrazione provinciale o in sua gestione all’interno di una zona.
Zona Insieme di tronchi, all’interno di una porzione di Area.